Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137

DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.
Consiglio dei Ministri: 28/08/2008
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 204 del 01/09/2008

DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008 , n. 137
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita’.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalita’ ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le attivita’ connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell’ambito della comunita’ scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all’introduzione dell’insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore abilitante dell’esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1. Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2. Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita’ ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e’ espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita’ del comportamento al voto insufficiente, nonche’ eventuali modalita’ applicative del presente articolo.

Art. 3. Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.

2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in decimi.

3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

4. L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e’ abrogato e all’articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;

b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»;

c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;

d) l’applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;

e) e’ altresi’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l’attribuzione di voto numerico espresso in decimi.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalita’ applicative del presente articolo.

Art. 4. Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell’ambito degli obiettivi di contenimento di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e’ ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu’ ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 5. Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche’ le delibere del collegio dei docenti concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 6. Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attivita’ di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7. Sostituzione dell’articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ sostituito dal seguente: «433. Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attivita’ professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attivita’ didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».

Art. 8. Norme finali
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 1° settembre 2008

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano

fonte: Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri

6 pensieri su “Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137

  1. Secondo voi la riforma non servirebbe?

    La scuola fa pena gli studenti non hanno voglia di studiare, gli insegnanti hanno spesso le mani legate perchè appena “tocchi” un allievo interviene il genitore che è in grado di farti buttare fuori dalla scuola.

    Bisogna cercare di migliorare il sistema e in questi anni invece è solo peggiorato. A livello europeo non siamo competitivi per niente.

    La condotta è fondamentale per far capire che il ragazzo deve portare rispetto ai docenti ed in seguito nel mondo del lavoro ai suoi superiori altrimenti quando farà il fatidico passo si ritroverà spiazzato e la società rimarra con 40enni a casa dalle mamme che li proteggono dai loro insegnanti.

  2. E perché la “reintroduzione” dell’Educazione Civica? L’avvocato Gelmini ignora che la classe A043 (Lettere) si chiama Italiano, Storia, Geografia ed Educazione Civica, e che detta disciplina non è mai sparita. Ancora una volta non solo si calano i diktat come mannaia su quella che si ritiene mera manovalanza, ma si pretende di innalzare il livello culturale delle giovani generazioni “quantizzando” i saperi in nozioni, se e quanto vuote ovviamente non importa.

    Cara anonima, sapessi quanto mi ritrovo nelle tue parole!

    Auguro a tutti e tutte di non perdere la fiducia nella forza erosiva delle nostre idee per far fronte a questa ennesima controrivoluzione 🙂

    Vincenzina

  3. Ho appena scritto un post per commentare l’uso della parola “comportamento” al posto di “obiettivi dell’area affettiva”. La cosa mi sembra molto più rilevante della semplice reiintroduzione del siistema numerico di valutazione pure così trattata sui media . . .

  4. Sono nauseata dal decreto legge della Gelmini. Ma lei cosa può sapere quello che comporta, avere una classe di 26 alunni, correggere i loro elaborati, intervenire su ciascuno con attenzioni e processi formativi ed educativi individualizzati, ascoltarli nella lettura , incoraggiarli nel percorso di apprendimento , comunicare quotidianamente con i loro genitori, risolvere problematiche legate alla loro crescita e intervenire lì dove le famiglie sono sempre più latitanti e incapaci. Cosa ne sa lei, che spesso durante la giornata non riesco ad andare in bagno per non lasciare la classe, e la competizione con le colleghe e la solitudine del bravo docente paralizzato in alcune idee perchè privo di mezzi strutturali. un bravo ministro avrebbe , prima , dovuto informarsi su quella che è la realtà nella quale operiamo e verificare attraverso sistemi adeguati chi realmente merita di essere licenziato. Che ne dite degli insegnanti di religione?

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